08_06_2010
Non esiste ancora il testo definitivo del Decreto legge («Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica») approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio scorso e presentato in conferenza stampa dal Ministro dell’Economia. La Manovra approvata dal Consiglio dei Ministri ha ancora parecchia strada da percorrere prima di diventare una norma definitiva. Il testo del decreto legge, che sarà portato alla firma del capo dello Stato, arriverà poi in Parlamento (probabilmente al Senato) per la conversione. Ma sono prevedibili ulteriori emendamenti da parte dello stesso Governo al suo stesso decreto.
Un provvedimento da 24,9 miliardi di euro complessivi.
Per quanto riguarda in particolare la disabilità, vediamo quali sono le novità che riguarderebbero gli invalidi civili, se il testo divenisse definitivamente legge.
Un articolo pubblicato nella sezione Salute/Disabilità del sito www.corriere.it analizza l’articolo 10 (del testo non ufficiale), che tratta appunto di “Riduzione della spesa in materia di invalidità”.
Sembrano rientrate, per ora, le intenzioni espresse dal Ministero dell’Economia che prevedevano l’introduzione di un limite reddituale massimo ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento. Contro l’ipotesi della correlazione fra l’importo dell’indennità di accompagnamento e l’importo del beneficio era stata veemente la reazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. Nelle bozze dei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un tetto di reddito di 25 mila euro, al di sopra del quale l’indennità sarebbe stata ridotta fino al raggiungimento del limite reddittuale. Per gli invalidi coniugati, il limite familiare era fissato a 38 mila euro. Le proteste erano state immediate: in particolare si faceva notare come l’indennità di accompagnamento rappresenti una provvidenza assistenziale, e non una fonte di reddito, dal momento che viene concessa a favore degli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In sostanza la sua erogazione rappresenta una indennità concessa per quei servizi assistenziali che lo Stato non eroga. Nel testo definitivo, dunque, il riferimento a qualsivoglia tetto reddittuale è sparito.
Una novità rilevante è quella che prevede il concorso delle Regioni alle spese per l’invalidità civile: il 45% dei trasferimenti sarà proprio a carico delle Regioni, tenendo conto della distribuzione pro-capite della spesa effettuata in ogni regione. Un meccanismo che peserà di più, evidentemente, sulle Regioni in cui la percentuale di titolari di pensione rispetto al numero degli abitanti è maggiore.
“Il livello di invalidità necessario come requisito per accedere ai benefici - ha affermato il ministro del Lavoro e Politiche Sociali Maurizio Sacconi - viene elevato all’85%: vogliamo determinare le condizioni di un maggior impegno delle regioni a che vi sia una oculata gestione delle provvidenze che sono tanto doverose per chi ne ha bisogno e tanto odiose quando si scopre che sono state assegnate a chi non ne aveva diritto. Certamente però - ha dichiarato Sacconi - pulizia va fatta: nell’ultimo decennio la spesa è esplosa troppo, da 6 a 16 miliardi”. Il ministro fa riferimento al riguardo al meccanismo per cui “le regioni hanno il privilegio di decidere chi ha diritto alla provvidenza senza doversi far carico della provvidenza stessa: d’ora in avanti le regioni parteciperanno, come giusto, alle spese”.
ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI - L’assegno mensile di assistenza è stato finora riconosciuto agli invalidi civili parziali (dal 74% al 99%) di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età. Per ottenere l’assegno sono previste altre due condizioni: essere iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95. L’importo dell’assegno è di 256,67 euro mensili (importo 2010) per un totale annuo di 3336,71 euro. La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno elevandola all’85% a partire dal primo giugno 2010, limite che vale solo per le nuove domande. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione. Pertanto un invalido all’80%, disoccupato e privo di reddito non potrà più percepire l’assegno. Rimane il dubbio sull’effettivo impatto economico, sui bilanci dello Stato, di questa misura, visto che nel 2009 i percettori di assegno mensili di assistenza erano solo 273.726 persone (fonte: INPS).
LE REVISIONI - Il Decreto legge estende l’istituto della «rettifica per errore» - già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro - anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa). Questo significa che l’Inps potrà rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione. L’Inps può procedere alla revisione entro 10 anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente. Questa disposizione consente un’ancora maggiore copertura normativa ai controlli, ma pone anche un dubbio giuridico di non poco conto rispetto all’efficacia della Legge 80/2006 che ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
I MEDICI ACCERTATORI - Il decreto rafforza quanto già previsto in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni. Le nuove disposizioni riguardano i medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap da cui cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Se quei trattamenti economici vengono revocati per «accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari», il medico può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. È inoltre obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità , nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Infine, gli organi competenti alla revoca (Commissioni di verifica) sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Quindi, in ogni caso, i medici vengono «segnalati» alla Corte dei conti. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto (si tratta di «penale») comporta, per il medico, la radiazione dall’albo e se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
FALSI INVALIDI - 500 mila verifiche totali entro la fine del 2012: 100 mila nel 2010, 200 mila per il 2011 e 2012. Le effettuerà l’INPS che già ha gestito il piano straordinario nel 2009 con 200 mila controlli sulle singole posizioni degli invalidi civili. Quindi, fra il 2009 e il 2012 saranno state controllate 700 mila persone. L’operazione di controllo straordinario, si aggiunge alle routinarie attività di verifica che l’Inps dal 2004 effettua su tutti i verbali emessi dalle Aziende Usl.
ALUNNI CON HANDICAP - La Manovra entra anche nel merito delle certificazioni di «alunno con handicap» con tre evidenti convinzioni di fondo non del tutto infondate: che le attuali certificazioni siano poco precise rispetto all’indicazione della gravità e della natura delle patologie; che le successive indicazioni di necessità di sostegno educativo in realtà mascherino la necessità di assistenza alla persona che spetta agli enti locali e non all’amministrazione scolastica. Il decreto legge pertanto fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nei verbali se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l’eventuale carattere di gravità dell’handicap. L’accertamento deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questo riferimento generico alluda all’ICD (Classificazione internazionale delle malattie) o all’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) o a entrambi, lo si comprenderà in seguito. Nello stesso comma è precisato che la Commissione che accerta la sussistenza della condizione di handicap è responsabile di ogni eventuale danno erariale derivante da valutazioni scorrette. Novità anche per il PEI, redatto successivamente alla certificazione di alunno con handicap. Il PEI - Piano Educativo Individualizzato - è uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità: evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie e impone delle responsabilità. Prevede sia interventi di carattere scolastico che altre misure finalizzate alla socializzazione e alla riabilitazione dell’alunno. Il PEI viene redatto ogni anno dagli operatori che seguono l’alunno e può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze. Il decreto precisa che nel PEI deve essere «compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».
“L’innalzamento della soglia percentuale dal 74% all’85% per vedersi erogare l’assegno mensile, non colpisce in alcun modo i falsi invalidi, bensì principalmente persone con disabilità intellettive di media entità espulse dal mercato del lavoro per lo stigma dell’improduttività e per lo stesso stigma privati della vita di relazione ordinaria” facendo ricadere il carico assistenziale sulle famiglie”.
È quanto denuncia la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) in un comunicato stampa del 27 maggio, commentando la manovra finanziaria del governo. Il Governo ha annunciato che a pagare la manovra sarebbero stati ‘falsi invalidi e veri evasori’. Dimenticando, spiega la Fish, che “l’Italia per l’invalidità civile spende meno della Polonia, dell’Ungheria, della Francia e della Germania e di molti altri. Che meno di noi spende solo la Grecia, l’Estonia, la Bulgaria, l’Irlanda. Che la nostra spesa è inferiore all’Europa dei 15 e anche a quella dei 27″.
Per la Fish, però, il clamore sui falsi invalidi nasconde altro. “La Fish e le associazioni aderenti sono perfettamente consapevoli che un annuncio tanto roboante e una campagna così accuratamente costruita non poteva non nascondere ben altro: il taglio delle prestazioni a persone con vera disabilità. E si è iniziato da una ‘categoria’ che già di tutele ne ha ben poche”. Secondo la Fish, infatti, l’innalzamento della soglia crea non pochi problemi alle persone con disabilità intellettive di media entità. “La loro disabilità è troppo bassa per poter acceder a prestazioni superiori (pensione e indennità di accompagnamento) - spiega la Fish -, ma troppo elevata per poter acceder al mondo del lavoro. Ricordiamo che per queste persone è già previsto, ai fini pensionistici, un doppio requisito molto rigido: essere iscritti alle liste di collocamento e non superare un reddito annuo lordo di 4.408 (quattromilaquattrocentootto) euro. Disoccupati e indigenti”. Per loro, continua il documento, “oltre a qualche centro diurno, con funzioni più di sollievo che altro, la collettività ha messo loro a disposizione solo l’assegno mensile di assistenza (256 euro al mese). Poco più che un rimborso spese per il trasporto. Fin troppo facile prendersela con loro. Inutile dire che se per lo Stato il risparmio sarà ridicolo, per i diretti interessati la nuova regola sarà una gravissima perdita”.
La Fish, tuttavia, auspica che la discussione parlamentare possa rimettere mano ad una “mancanza di equità così evidente”. “I falsi invalidi secondo il Ministro Tremonti - commenta Pietro Barbieri, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap - sono le persone ai margini della società che, alla faccia del principio costituzionale della non discriminazione e del pieno sviluppo della personalità, e dei loro diritti fondamentali, vengono private dell’unica misura nazionale che ne incentiva, già in modo esiguo, la permanenza nel proprio contesto familiare, e che restituisce qualche seppur minima opportunità di inclusione sociale”.
Per quanto concerne il blocco del’aumento degli insegnanti di sostegno, “se fosse confermato, sarebbe incostituzionale e quindi gravissimo”: così Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish, commenta la manovra economica varata dal Consiglio dei ministri. Nel pacchetto anti-crisi, infatti, è prevista una disposizione che prevede che l’organico degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico 2010/2011 deve restare invariato rispetto all’anno precedente, vanificando di fatto la sentenza della Corte costituzionale n. 80 di quest’anno che aveva dichiarato illegittimo qualsiasi tetto ai posti di sostegno.
La circolare n. 37 del 13 aprile 2010 emessa dal ministero dell’Istruzione (e quindi precedente al pacchetto anti-crisi) prevedeva insieme ad “una riduzione del personale docente di 25.600 posti per l’anno 2010/2011 (22 mila in organico di diritto e 3.600 in organico di fatto e di cui oltre 3.000 in Campania e Sicilia)” la presenza di 90.469 insegnanti di sostegno totali, di cui 63.348 in organico di diritto e 27.121 in organico di fatto”, con un aumento dell’organico di diritto e un contemporaneo calo dell’organico di fatto.
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