Volontariato

Modello comunicazione dati rilevanti a fini fiscali : Prorogata al 15 dicembre la presentazione da parte degli enti associativi.

07_11_2009

E’ stato approvato, con Provvedimento del 2/09/2009, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi (art. 30 del d.l. n. 185).
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 15 dicembre 2009 - pdf; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

Ulteriori chiarimenti sul Modello Enti Associativi (EAS).

31_10_2009

OGGETTO: Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Modello enti associativi (modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.
Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono stati stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dello stesso modello.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (di seguito “modello EAS”), già fissato al 30 ottobre 2009, è stabilito alla data del 15 dicembre 2009.

Con la presente circolare, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, si formulano, al termine di un proficuo confronto con l’Agenzia per le ONLUS, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria, ulteriori precisazioni in relazione alla natura, ai contenuti della comunicazione e ai soggetti tenuti alla sua presentazione nonché alle modalità di compilazione del modello.

La presente circolare si compone di due parti:
- la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull’ambito soggettivo della comunicazione;
- la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.

1. Natura, contenuti e ambito soggettivo della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.
1.1. Natura ed effetti della comunicazione.
Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all’onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972

1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti.
Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:
- associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.
Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello assolvono l’onere della comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali compilando l’anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3.
Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 1.3.

1.3 Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.
Il modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.
A tal fine, occorre tuttavia precisare che la ratio della disposizione dell’articolo 30 in esame - che come evidenziato nella citata circolare n. 12 risponde all’esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudoassociazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati - nonché ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l’opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie. Ciò in conformità, peraltro, al disposto dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui “al contribuente non possono (…) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.

Per quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v. paragrafo 1.2);
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).
Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).
L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.
Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:
-le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell’Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

1.4 Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti.
Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’onere della presentazione del modello EAS.
A tal fine si fa presente, ribadendo quanto già chiarito con circolare n. 12 del 2009, che l’onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall’articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Non sono, invece, tenuti all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:
- gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;
- gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del 2009, l’onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma (”controlli sui circoli privati”);
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 in argomento.
Resta inteso che l’onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all’applicabilità o meno dell’onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.

1.4.1 ONLUS
Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette.
L’applicabilità del regime agevolativo è riservato alle organizzazioni iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS.
Ai fini dell’iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate procedono ad un controllo preventivo della regolarità della comunicazione e dell’allegata documentazione nonché della sussistenza, sulla base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Il controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non pregiudica l’ulteriore azione accertatrice da parte dell’Agenzia delle entrate. Da quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un’apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all’invio del modello EAS.
Sono parimenti escluse dall’onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.
Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, come già precisato nei precedenti paragrafi, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l’esonero dalla presentazione del modello EAS per le organizzazioni di volontariato che si qualifichino ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.
Non sono, altresì, destinatarie delle disposizioni dell’articolo 30 del DL n. 185 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all’articolo 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l’onere della comunicazione secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3.

2. MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS: QUESITI.

Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del modello EAS.
Si precisa che i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso.

D. Gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono tenuti alla presentazione del modello?
R. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.

D. Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai righi 4 e 5?
Rigo 4): Dichiarazione “che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”.
Rigo 5): Dichiarazione “che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.
R. Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali
abbiano autonomia tributaria.
Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS.
Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione. Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.
Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.

D. Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi?
Rigo 6): Dichiarazione “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.
R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all’età dell’associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si può non rispondere alla richiesta o si deve rispondere in ogni caso?
Rigo 8) : Dichiarazione “che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo”.
R. Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.
Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.

D. Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali), del settore di attività in cui operano, della dimensione aziendale o dell’età. In tali casi al rigo 9 va indicato “no”?
Rigo 9): Dichiarazione “che le quote associative sono uguali e non differenziate”.
R. Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.

D. Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella “sì”?
Rigo 12): Dichiarazione “che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici”.
R. In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività.

D. Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14?
Rigo 14): Dichiarazione “che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.
R. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”.
Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrerà barrare la casella “no”.

D. L’attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attività a pagamento o no ?
Rigo 15) Dichiarazione “che l’attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.
R. Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi.

D. Nell’ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere compresi anche i “soggetti assimilati” ?
Rigo 16): Dichiarazione “che l’ente si avvale di personale dipendente”
R. Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR.

D. Nel caso in cui l’ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barare la casella “sì”?
Rigo 18): Dichiarazione “che l’ente utilizza locali in locazione”.
R. Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato.

D. La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ?
Rigo n. 22): Dichiarazione “che l’ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi (…)”.
R. La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati.

D. Nell’ammontare delle entrate dell’ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal bilancio d’esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in società)?
Rigo n. 23): Dichiarazione “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro (…)”.
R. L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.

D. Per l’individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa riferimento all’ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far riferimento?
Rigo 24): Dichiarazione “che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a (…)”.
R. Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso.

D. Nel caso in cui l’ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato ?
Rigo 25): Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (…)”.
R. Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l’ente operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attività.

D. Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attività commerciale svolta ovvero anche l’attività istituzionale? Nel caso in cui l’ente associativo svolga un’attività che non coincida con le ventisei attività elencate nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla compilazione di tale rigo ?
Rigo 26): Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (…)”.
R. La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come già specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.

D. Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di corrispettivi?
Rigo n. 30): Dichiarazione che “le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro”.
R. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario.

D. Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di corrispettivi?
Rigo n. 31): Dichiarazione “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro…”.
R. Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi.

D. Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all’ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all’ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell’ente?
Rigo 32) Dichiarazione “che esistono avanzi di gestione”.
R. Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.

D. La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte?
Rigo 33): Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi - numero (…) - giorni (…)”
R. Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.

D. Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento all’ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro la data di presentazione del modello?
Rigo 35): Dichiarazione “che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico (…); scrittura privata autenticata (…); scrittura privata registrata (…); registrato presso l’ufficio di (…); e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti (…)”
R. Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello.

D. Al rigo 37 la casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 145 del TUIR?
Rigo 37): Dichiarazione “di aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991″
R. La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità e forniranno la massima assistenza e il necessario supporto, a beneficio in modo particolare delle associazioni di più ridotte dimensioni, attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti associativi dovessero incontrare difficoltà nella compilazione e nella trasmissione del modello EAS.
Le Direzioni Regionali attiveranno, altresì, opportuni momenti di confronto con i rappresentanti del Forum del terzo settore per il più efficace coordinamento delle attività di assistenza.

Da: www.agenziaentrate.gov.it

Ufficio Nazionale Servizio Civile : Pubblicato il nuovo Prontuario per la progettazione.

25_10_2009

L’Ufficio Nazionale Servizio Civile ha pubblicato il nuovo Prontuario per la redazione, l’esame e la valutazione dei progetti di SCN, sul quale sia la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, che la Commissione Politiche Sociali delle Regioni hanno già espresso parere positivo rispettivamente il 3 ed il 23 settembre 2009.

È stato reso pubblico il 20 ottobre 2009, sul sito dell’Unsc, il nuovo “Prontuario per la redazione, esame e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale” (disponibile in allegato), sul quale sia la Consulta Nazionale per il servizio civile, che la Commissione Politiche sociali delle Regioni hanno già espresso parere positivo rispettivamente il 3 ed il 23 settembre scorso.

La pubblicazione del testo, cui manca ormai solo il passaggio formale nella Conferenza Stato-Regioni (la cui prossima riunione è prevista il 22 e 23 ottobre p.v.), è in vista dell’incontro tra gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e i dirigenti dell’Unsc il 17 Novembre 2009, alle ore 14,30 presso la Galleria Sordi (sala Polifunzionale - Via Santa Maria in Via, n. 37) a Roma.

Tuttavia, ancora non si conoscono i tempi precisi per la nuova progettazione, tanto che nei giorni scorsi il Presidente della Consulta nazionale del servizio civile, Licio Palazzini, ha scritto al Capo dell’Unsc, Leonzio Borea, per chiedere informazioni, preoccupato che tutti gli enti possano conoscere le novità per la progettazione e che il procrastinarsi di questa non infici le partenze dei volontari nel 2010, a causa dei tempi tecnici di valutazione dei progetti e di avvio del bando nazionale.

Durante il predetto incontro del 17 novembre, gli enti potranno rivolgere domande puntuali e chiedere chiarimenti in merito alle novità contenute nel prontuario; evitando sia quesiti di carattere generale sui modelli e le tecniche di progettazione, sia domande specifiche riferite a specifici progetti che si intendono presentare.
Per partecipare all’incontro è indispensabile prenotarsi entro il 10 novembre inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@serviziocivile.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , specificando il codice di accreditamento dell’ente e indicando nell’oggetto “Progettazione, incontro del 17 novembre 2009″. Ogni ente potrà prenotare per una o due persone al massimo.

In allegato:
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi.

Da: www.serviziocivile.it

Chiarimento di Sacconi alle associazioni

25_10_2009

A breve una circolare per precisare l’art. 17 del decreto-anticrisi.
Punto numero uno: una circolare del ministro Maurizio Sacconi chiarirà che, quanto all’interpretazione dell’articolo 17 del decreto anticrisi, non c’è alcun blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione per lavoratori disabili.

Punto secondo: partirà a breve un tavolo tecnico tra l’INPS e le associazioni di disabili per valutare come attuare gli accertamenti di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile previsti dall’articolo 20 del decreto anticrisi. Punto tre: qualche risorsa, sul piatto, alla fine ci sarà. Non però sul vecchio Fondo non autosufficienza ma su un nuovo fondo ancorato al Fondo sanitario.

Sono questi i principali risultati del primo incontro del tavolo fra il ministro Sacconi e le associazioni di disabili, riunitosi lo scorso 20 ottobre. Si trattava di un appuntamento voluto dallo stesso ministro, che a inizio mese aveva dato forfait alla Conferenza sulla disabilità di Torino, mandando invece un videomessaggio.

Un primo incontro interlocutorio, «positivo» secondo il presidente della Fish, Pietro Barbieri, perché «abbiamo visto una possibilità di interlocuzione». Sacconi, per dire, si è mostrato «più laico» anche sulla legge 68 e sul preponderante ruolo che lui vorrebbe per le cooperative in tema di lavoro per le persone con disabilità: «abbiamo convenuto che il vero problema è quello di far incontrare domanda e offerta», spiega Barbieri.

Tra gli altri risultati, la promessa che l’Osservatorio previsto dalla Convenzione Onu verrà istituito molto presto, prima della fine dell’anno precedentemente annunciata come data, e la promessa di un incontro con il ministro Gelmini per affrontare il problema della integrazione scolastica.

Da: www.vita.it

TERZO SETTORE : gli errori, il fututo - Roma 16-17 ottobre 2009

15_10_2009

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L’assemblea sulle prospettive dell’Impegno sociale si terrà a Roma il 16 - 17 ottobre 2009 presso il Centro Congressi Angelicum (Largo Angelicum n. 1). A questa assemblea sono invitati tutti i rappresentanti del terzo settore italiano: dall’associazionismo all’impresa sociale, dal volontariato di base alla cooperazione internazionale, dalle organizzazioni strutturate a quelle più informali.
Le relazioni introduttive serviranno a mettere a punto le tematiche, per non disperdere la riflessione. Ognuno potrà intervenire con una riflessione propria, di breve durata. Servono parole sincere, efficaci, forti e generose.
Al termine si cercherà di sintetizzare le idee emerse in una “carta per il futuro del terzo settore”, da usare come base per un nuovo periodo storico in cui l’impegno sociale – più o meno organizzato – pesi di più nelle scelte politiche e negli atteggiamenti sociali.

L’incapacità di comprendere e relazionarsi con la politica (scimmiottandone riti e linguaggi); la tentazione delle logiche aziendali e manageriali; il logoramento delle idealità e la frantumazione dei soggetti. Sono soltanto tre degli errori capitali commessi dal terzo settore italiano, da sempre frazionato.
Negli oltre 30 anni della sua esistenza come soggetto sociale riconosciuto, questi errori ne hanno minato la forza e diminuito la qualità della presenza. Fino a insinuare in molti dei suoi protagonisti la sgradevole sensazione di essere inutili, se non correi di politiche antisociali.
Ma è proprio in questa storia così ricca – e poco raccontata – che vanno cercate le risorse per una nuova stagione del terzo settore che contribuisca all’equilibrio della società. Può e deve riemergere la specificità di un impegno che non ha avuto eguali al mondo, con le sue competenze, la sua capacità di anticipazione, le sue utopie.
Per ritrovare quelle risorse occorre però individuare tutti gli errori e imparare da essi, esattamente come succede nella vita di coloro che aspirano a migliorarsi.

PROGRAMMA

venerdì 16 ottobre

09.00 - Registrazione dei partecipanti
10.00 - Relazione introduttiva
Le nostre storie - Vinicio Albanesi

Gli errori

1. LA POLITICA, troppe interlocuzioni amichevoli
Contenuti: non si è capito che la politica, da “luogo” di tutela degli interessi generali, si stava trasformando in “funzionalità” degli interessi dei forti; e che non poteva essere interlocutrice di chi rappresentava la parte più debole della popolazione.
E che da promotore di politiche di giustizia, il terzo settore privilegiava “interlocuzioni amichevoli” illudendosi di ottenere un vero ascolto.
Relatore: Pierre Carniti

2. L’ECONOMIA, l’illusione dei piccoli imprenditori
Contenuti: non si è capito che il dilagare di un’economia puramente orientata al profitto, e quindi interessata solo ed esclusivamente alla crescita indiscriminata dei consumi, non poteva rappresentare una fonte utile alla diffusione della solidarietà.
Le sue logiche e le sue articolazioni non potevano quindi essere trasferite nella gestione dei servizi sociali, con l’illusione di diventare piccoli imprenditori.
Relatore: Marco Vitale

3. LA CULTURA, consumi e elemosine
Contenuti: non si è capito che la società, accentrata sui piaceri e i consumi individuali, non era più disposta a recepire un modello basato sull’uguaglianza, la solidarietà e la responsabilità collettiva.
E che le idealità e i valori che avevano contraddistinto l’impegno gratuito e solidale si stavano trasformando in forme elemosiniere.
Relatore: Wolfgang Sachs

Coordina: Giulio Marcon

13.00 - Pranzo a buffet

14.30 - Ripresa dei lavori

Dibattito - (interventi da 5-6’ ciascuno) – All’interno coffee break

Repliche dei relatori

Coordinano: Alberto Bobbio e Stefano Trasatti

18.30 – Termine dei lavori

sabato 17 ottobre

Il futuro

09.00 - Ripresa dei lavori

Interventi:
L’etica come sfida indispensabile
Goffredo Fofi

Per un terzo settore senza ambiguità
Giovanni Nervo

Dibattito - (interventi da 5-6’ ciascuno)

Intervento:
Le comunità protagoniste di un nuovo ciclo di crescita
Giuseppe De Rita

Coordina: Antonio Sciortino

13.30 - Conclusioni
La Carta per il futuro del terzo settore

Sospesa la Manifestazione del Forum

28_09_2009

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Prime positive risposte dell’Agenzia delle Entrate.
La mobilitazione promossa dal Forum del Terzo Settore in queste settimane sta producendo i primi positivi risultati.
Nel corso dell’incontro tenutosi ieri, 24 settembre, l’Agenzia delle Entrate, nella persona del suo direttore generale Attilio Befera ha dato alcune importanti assicurazioni sull’art.30 del DL 185/08 e relativo modulo EAS e sull’erogazione del 5 x 1000.

In particolare:
- é stata assicurata la proroga dei termini di invio del modello EAS;
- è stato specificato che il modello EAS non ha scopo di accertamento ma solo conoscitivo;
- è stata confermata la disponibilità a presentare, al più presto, un emendamento al DL sulla base di un testo concordato;
- si è decisa la costituzione di un tavolo tecnico di confronto la cui prima riunione è fissata per il 30 settembre;
- è stata garantita l’erogazione in tempi effettivamente celeri delle somme raccolte con il 5×1000 per gli anni 2006 e 2007 di cui l’Agenzia ha da pochi giorni l’effettiva disponibilità.

Per queste ragioni il Forum del Terzo Settore, pur mantenendo la propria mobilitazione, ha deciso di sospendere la manifestazione nazionale, già programmata per il 1° ottobre.

“Segnali di apertura importanti a fronte dei quali il Coordinamento del Forum del Terzo Settore ha deciso di sospendere la manifestazione nazionale in programma per giovedì prossimo” dichiara il portavoce Andrea Olivero. “Sospendere non significa però annullare: vedremo se, come tutti auspichiamo, quanto emerso dall’incontro di ieri si tradurrà in atti concreti”.

Alla riunione erano presenti anche i vertici dell’Agenzia delle Onlus con il Presidente Stefano Zamagni, il vicepresidente ed altri componenti.

Da: www.forumterzosettore.it

Radio, Tv, Cinema contro l’esclusione sociale V Edizione - 2009

31_08_2009

www.premioanellodebole.it
Premessa

La Comunità di Capodarco, impegnata da oltre 40 anni nell’accoglienza di persone in difficoltà, ha sempre posto attenzione anche a come le notizie sociali sono diffuse. Per questo organizza dal 1994 un seminario di formazione annuale destinato ai giornalisti, chiamato Redattore sociale, con l’obiettivo di aiutare la professione a trattare le notizie che riguardano la popolazione vulnerabile al di fuori degli stereotipi della cronaca nera e dell’occasionalità. Una iniziativa che è cresciuta nella partecipazione e nella considerazione dei giornalisti e dei professionisti della comunicazione.
Con lo stesso nome di Redattore sociale è editrice dal 2001 di un’agenzia quotidiana on line - unica in Italia - di notizie sociali, con lanci originali, corredati da approfondimenti utili per conoscere il vasto mondo della marginalità.

Dal 2005 la Comunità bandisce il premio L’anello debole, da assegnare ai migliori esempi di trasmissioni radiofoniche, televisive, opere cinematografiche brevi che abbiano narrato fatti e vicende della popolazione italiana e straniera definibile “fragile”, perché “periferica” o “marginalizzata”.
Il premio L’Anello debole intende essere il conseguente prolungamento della attenzione della Comunità di Capodarco al mondo della comunicazione. Esso prende in particolare considerazione quella audio-visiva, ritenendola quanto mai centrale per la sua capacità di incidere su formazione, informazione, costumi e attitudini.

L’idea

L’idea del premio nasce dalla considerazione che la forza della “catena” della comunicazione dipende dalla resistenza del suo anello debole: poveri, minoranze, e culture “altre” hanno il diritto di essere al centro dell’attenzione collettiva.
Tutta “la realtà” deve essere rappresentata dalla comunicazione, non solo quella stereotipata, artefatta, paludata, ma anche quella che riguarda le fasce più vulnerabili delle popolazioni. Ne vanno di mezzo la verità, la giustizia, la democrazia.
Radio, tv e cinema, insomma, se politicamente non dovrebbero favorire estremismi, così socialmente non dovrebbero permettere esclusioni. Soprattutto in un’epoca in cui squilibri politici, economici e sociali, con la globalizzazione, rischiano di aumentare intollerabilmente distanze e fossati.

Bando 2009
1) Con il Premio L’anello debole la Comunità di Capodarco intende dare un riconoscimento ai migliori programmi giornalistici radiofonici e televisivi (servizi lunghi, inchieste, reportage, documentari) e ai migliori cortometraggi “della realtà” o di fiction, aventi come oggetto tematiche di forte contenuto sociale.
2) I materiali audio o video potranno essere inediti o editi, purché realizzati e/o trasmessi non prima dell’1 gennaio 2008.
3) Saranno ammessi alla selezione finale i materiali audio e video caratterizzati da un elevato livello tecnico, da una accurata qualità giornalistica o filmica, da un linguaggio e una narrazione rispettosi delle sensibilità di tutti, in particolare dei soggetti più fragili e marginali.
4) La selezione dei materiali audio e video pervenuti verrà effettuata da un comitato di lettori nominato dalla Comunità di Capodarco.
5) La giuria del premio - presieduta da Giancarlo Santalmassi e composta da Vinicio Albanesi, Pino Corrias, Daniela De Robert, Andrea Pellizzari, Daniele Segre – sceglierà tra le opere finaliste la vincitrice per ciascuna delle seguenti 4 categorie: radio, televisione, cortometraggi “della realtà”, cortometraggi di fiction. Sono possibili premiazioni ex-aequo.
6) Per ciascuna categoria, la giuria potrà anche indicare opere meritevoli di “menzione”. La giuria assegnerà inoltre un premio speciale riservato alle opere realizzate dalle Radio universitarie italiane.
7) Si concorre al Premio “L’anello debole” inviando un’opera per una o più delle quattro categorie, con le seguenti caratteristiche:

a) Radio: opere di durata non inferiore a 3 minuti e non superiore a 25 minuti su supporto digitale Cd audio, formato MP3 a 128 Kbps-44 Hz o superiore;
b) Tv e cortometraggi: opere di durata non inferiore a 3 minuti e non superiore a 25 minuti sia su supporto digitale Dvd video che su supporto Cd formato WMV o MPG per l’utilizzo su web.

8) Le opere dovranno riportare al loro interno i dati e i credits completi: data e luogo di realizzazione o trasmissione, titolo, autore/i, produzione, durata, abstract del soggetto compreso tra 1.000 e 2.000 battute (spazi inclusi).
9) Alle opere dovrà essere allegata una domanda scritta di partecipazione al Premio, con indicati i dati completi (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e data di nascita), la categoria per cui si intende partecipare e la seguente dicitura firmata: “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003”.
10) Ciascun concorrente dovrà effettuare un versamento di 15 (quindici) euro sul conto corrente postale n. 52395126, intestato a Redattore Sociale s.r.l., indicando la causale “Anello Debole 2009″. Copia della ricevuta deve essere spedita all’organizzazione del premio per posta o per e-mail o per fax.
11) Vanno inviate almeno due copie di ciascuna opera, in plico raccomandato alla Segreteria del Premio “L’anello debole”: c/o Comunità di Capodarco, Via Vallescura n. 47 – 63010 Capodarco di Fermo (AP); e-mail: info@premioanellodebole.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo ; fax 0734 681015.
12) Le opere devono essere spedite entro il 7 settembre 2009 (fa fede la data del timbro postale) e non verranno restituite.
13) La premiazione avverrà entro il mese di novembre 2009 a Fermo.

Alle 4 opere vincitrici verrà assegnato un premio in denaro di euro 1.000 (mille) e un bracciale con il simbolo del premio, disegnato da un artigiano locale.
All’opera vincitrice del premio speciale per le Radio universitarie verrà assegnato un premio in denaro di euro 500 (cinquecento) e una targa con il simbolo del premio.
Alle opere menzionate verrà assegnato un ciondolo con il simbolo del premio.

Gli autori delle opere vincitrici e menzionate saranno ospiti della Comunità di Capodarco.

14) Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito del premio: www.premioanellodebole.it.
15) La partecipazione al premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni: 0734/681001; info@premioanellodebole.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .

www.premioanellodebole.it

Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

Giovani energie in comune - Fondo 2009 del Ministero della Gioventù per l’Anci.

06_08_2009

Per il 2009, la quota del Fondo del Ministero della Gioventù destinata a cofinanziare interventi proposti dai Comuni è stabilita in 12 milioni di euro. I progetti riguardano temi in sintonia con gli interessi dei giovani: cura dei beni culturali anche a fini turistici, valorizzazione delle tradizioni locali, interventi a favore del volontariato, valorizzazione della musica, della street art e del writing urbano.

“Giovani energie in Comune”, si chiama così il fondo 2009 del Ministero della Gioventù per l’Anci - l’associazione dei comuni italiani - che punta quest’anno sulla partecipazione diretta dei giovani, su progetti capaci di durare nel tempo e sulla capacità aggregante dei numerosi piccoli comuni italiani.
Ci sono novità nel metodo del ministro Meloni nella gestione del Fondo per cofinanziare i progetti proposti dai Comuni di intesa con le regioni e gli enti locali: innanzitutto la collaborazione diretta con l’Anci, non solo con il presidente, Sergio Chiamparino, ma anche con la parte giovane dell’associazione.
Nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a palazzo Chigi, il Ministro per le politiche giovanili ha tracciato criteri e obiettivi scelti per mettere a frutto le opportunità offerte dal Fondo: tre bandi per tre tipologie di comune (piccoli, medi, e grandi); l’alleanza con il territorio; la partecipazione e la responsabilizzazione dei ragazzi per dare vita a progetti in sintonia con i loro interessi, come la musica e la “street art”; la valorizzazione delle tradizioni: dall’enogastronomia alle espressioni folkloristiche delle feste locali.
Nuova anche la scelta di non distribuire i finanziamenti “a pioggia”. L’accesso al cofinanziamento da parte dei comuni richiede infatti di aderire a precisi criteri. Fra questi, il principale è l’ aggregazione di piccoli comuni per la realizzazione di progetti capaci di durare nel tempo, di innescare processi di crescita e formazione: un tassello per rimettere mano alla coesione sociale partendo dai giovani.
Questo lo spirito che porta al rilievo dato ai piccoli comuni, quelli con meno di 5 mila abitanti, a cui sono destinati 4 milioni di euro, vale a dire un terzo del Fondo che complessivamente mette sul piatto 12 milioni di euro. Una scelta che permetterà il coinvolgimento dei migliaia di amministratori locali sotto i 35 anni, attivi proprio nei comuni di piccole dimensioni.
Altro obiettivo che si prefigge il ministro è che questi progetti si integrino con gli altri “settori”: per non fare delle politiche giovanili una questione di nicchia ma l’espressione di una società al passo con le generazioni. Dunque istruzione, formazione, lavoro, volontariato, arte. E, a proposito di arte, uno spazio particolare è destinato al writing, vale a dire disegni, scritte e creazioni varie con cui i ragazzi tracciano la loro creatività nelle grandi città come nei paesi: la cosiddetta Street art.
Il ministro, che si è detta contraria al vandalismo ma assolutamente favorevole a questa espressione grafica, ha annunciato infatti la formazione di un network dei comuni favorevoli al writing.
Infine, con la formula “più giovani meno burocrazia”, il ministro ha sottolineato infine l’attenzione all’economicità e alla semplicità procedurale nell’utilizzo del Fondo, anche per disperdere la minor parte possibile delle risorse nelle maglie della burocrazia.

I Finanziamenti del Fondo in tre bandi
Il Fondo Giuventù - Anci è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti locali.
Per il 2009, la quota del Fondo destinata a finanziare gliinterventi proposti dai Comuni è stabilita in 12 milioni di euro.
Per accedere ai Fondi sarà chiesto un co-finanziamento da parte dei Comuni pari al 30%.

I progetti saranno selezionati mediante tre Bandi che individuano criteri e temi di intervento: a ciascun bando cui è assegnata una quota Fondo 2009. Tale quota è così suddivisa:
- Quattro milioni di euro ai Piccoli Comuni (con popolazione minore ai 5.000 abitanti)
- Tre milioni di euro ai Comuni “di medie dimensioni” (con popolazione minore ai 50.000 abitanti);
- Quattro milioni di euro ai Comuni Capoluogo e quelli non capoluogo con popolazione maggiore ai 50.000 abitanti (escluse le Città Metropolitane).
Dal Fondo, 1mln è destinato ad altri interventi: in particolare, 750mila euro per azioni di sistema, fra cui il potenziamento della Rete Informagiovani e il Network degli assessori alle politiche giovanili, mentre 250mila euro sono stanziati per i percorsi di formazione dei giovani amministratori, una iniziativa nata in collaborazione con ANCI giovane.

Piccoli Comuni
Temi:
- valorizzazione delle specificità territoriali
- cura dei beni culturali anche a fini turistici
- beni culturali “immateriali” quali feste, tradizioni, lingue e dialetti, enogastronomia tipica, “recupero” della memoria degli anziani a favore delle giovani generazioni;
- attenzione a proposte in grado di generare ricadute in termini economici e professionali sui territori coinvolti.
Modalità di attuazione:
Progetti selezionati mediante Bando rivolto ad aggregazioni di Comuni, con particolare attenzione alle aree svantaggiate; incentivazione del partenariato locale (sul modello dei PLG).

Comuni di medie dimensioni, con meno di 50.000 abitanti (3 Mln di euro)
Temi:
Realizzazione di interventi a favore del volontariato giovanile (2 Mln di Euro)
- particolare attenzione a progetti di solidarietà rivolti alle popolazione del Sud del mondo;
- promozione dell’autogestione giovanile
Progetti di integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili (1 Mln Euro)
- attenzione particolare alle aree di bisogno sociale.
Modalità di attuazione:
Progetti selezionati mediante bando, con incentivazione di progetti di rete sovra-comunali (con particolare riferimento ai “gemellaggi” Nord-sud); incentivazione del partenariato locale (sul modello dei PLG).

Comuni grandi, con più di 50.000 abitanti (4 Mln di euro) - escluse Città Metropolitane
Temi:
Interventi a favore della produzione musicale giovanile indipendente (3 Mln di Euro)
- progetti che prevedano l’attivazione e aggiornamento di sale prove, sale di registrazione, strutture polifunzionali multimediali (con attenzione particolare alle nuove tecnologie), ma anche di laboratori e scuole di musica, corsi specialistici, produzione di videoclip, promozione delle produzioni musicali italiane indipendenti all’estero ecc.;
- progetti di gestione delle strutture che dovranno essere prevalentemente autogestite dai giovani
Valorizzazione della street art e del writing urbano (1 Mln Euro)
- cofinanziamento di progetti dei Comuni in partnership con l’associazionismo giovanile operante nel settore (che prevedano anche azioni di stimolo ad una pratica “responsabile” del writing);
- costituzione del “network dei Comuni favorevoli al writing” e realizzazione del portale Urbanizer sulla creatività giovanile urbana.
Modalità di attuazione:
Progetti selezionati mediante bando; per la parte infrastrutturale, sarà previsto un cofinanziamento comunale particolarmente responsabilizzante.

Da: www.governo.it

I soggetti giuridici del non profit - di Marco Veronesi.

20_07_2009

O.N.L.U.S. (D.L.vo 4/12/1997 n. 460) Il D.L.vo 4/12/1997 n. 460 è diviso in due parti: nella 1^ parte sono riportate alcune norme che riguardano gli Enti Non Commerciali; nella 2^ parte sono contenute le norme che disciplinano la qualifica di O.N.L.U.S.

Che Cosa significa l’acronimo O.N.L.U.S. ?
L’acronimo O.N.L.U.S. sta per Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Già l’acronimo esprime due concetti basilari riguardanti la qualifica di ONLUS: il 1° concetto (Organizzazione Non Lucrativa) ci dice che la qualifica in questione è riconosciuta alle Organizzazioni che non hanno fini di lucro; il 2° concetto (di Utilità Sociale) significa che l’Organizzazione deve svolgere, come attività principale, un’attività che sia di utilità sociale, cioè che si rivolga concretamente a persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
L’art. 10 del D.L.vo 460/1997 precisa infatti che per ottenere la qualifica di ONLUS, un’organizzazione deve svolgere, come attività principale una o più di una, delle undici attività sotto elencate:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/1963;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del Dlgs 22/1997;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988.

Per quanto riguarda le attività, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili, viene espressamente previsto, dall’art. 10, che le finalità di solidarietà sociale si considerano esistenti quando l’attività non sia resa nei confronti dei soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti di organi amministrativi di controllo, coloro che operino per l’organizzazione o ne facciano parte ma esclusivamente diretta ad arrecare benefici:
a) a persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
b) a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Ove esistenti i requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari di tali attività siano soci della ONLUS.

Le Onlus svolgenti le attività sopra indicate possono rivolgersi anche a soggetti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b): in tal caso l’attività svolta è qualificata come “connessa” a quella principale (istituzionale). E’ considerata inoltre attività connessa anche quella “accessoria” per natura a quella statutaria istituzionale, in quanto dei essa integrativa.
L’esercizio delle attività “connesse” è consentito qualora in ciascun esercizio e nell’ambito di ogni settore le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
Nel caso in cui la Onlus svolga la propria attività in una degli altri settori non è necessaria la verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Si considerano infatti comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori: attività di assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1089/1939, comprese le biblioteche i beni di cui al Dpr 1409/1963; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del Dlgs 22/1997; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988; attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.

1. LE CLAUSOLE OBBLIGATORIE DELLO STATUTO DELLE O.N.L.U.S. (art. 10 D.L.vo 460/1997)
Per acquisire la qualifica di O.N.L.U.S., un’organizzazione, oltre a svolgere, come attività principale, una o più di una fra le attività specificate sopra, deve prevedere nel proprio statuto, obbligatoriamente, le seguenti clausole:
a) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e) L’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
f) L’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
h) L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
A maggiore specifica del punto c) sopra descritto l’art.10 del D.L.vo 460/1997 prevede che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) sopra specificate, i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla Legge per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20 per cento rispetto a quelli previsti dal contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;

2. LE O.N.L.U.S DI DIRITTO (art. 10 D.L.vo 460/1997)
Il comma 8° dell’art. 10 del D.L.vo 460/1997 stabilisce che sono in ogni caso considerati ONLUS (onlus di diritto), nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità:
a) gli organismi di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni;
b) le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49;
c) le Cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.
Il comma 9° dell’art. 10 del D.L.vo 460/97 stabilisce inoltre che sono considerati ONLUS anche gli Enti Ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, limitatamente all’esercizio delle attività di “assistenza sociale e socio-sanitaria”, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste dalla legge.

3. ANAGRAFE DELLE ONLUS E DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI (art.11 del D.L.vo 460/1997)
L’art.11 del Dlgs 460/1997 prevede l’istituzione di un’apposita anagrafe unica delle Onlus, tenuta presso le Direzioni regionali delle entrate. Gli enti che intraprendono l’esercizio delle attività sopra indicate e, ovviamente, possiedono anche gli altri requisiti stabiliti dall’art. 10 del Dlgs 460/1997, sono tenuti a darne comunicazione, nel termine di 30 giorni, alla Direzione regionale delle entrate competente per territorio. La comunicazione, che deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo, va spedita, con lo statuto dell’organizzazione, mediante raccomandata.
Alla stessa Direzione regionale delle entrate dovrà inoltre essere comunicata, utilizzando sempre il predetto modello, ogni successiva modifica che comporti la variazione di dati precedentemente forniti.
L’iscrizione all’anagrafe delle Onlus costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Dlgs 460/1997.
Le principali cause della perdita della qualifica di ONLUS sono le seguenti:
a) prevalenza di attività connesse;
b) da attività connesse superiori al 66% delle spese complessive dell’ente;
c) distribuzione indiretta di utili o avanzi d’esercizio.

4. LE AGEVOLAZIONI PER LE ONLUS (D.L.vo 460/1997)
a) art.12 (agevolazioni ai fini dell’imposta sul reddito d’impresa (IRES):
il comma 1 stabilisce che non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali della Onlus;
il comma 2 stabilisce che i proventi derivanti dall’esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
b) art.13 (erogazioni liberali)
le erogazioni liberali alla Onlus sono deducibili fino ad un importo di € 60.000,00 o fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
c) art.14 (agevolazioni IVA)
IVA esente; regime di IVA indetraibile.
d) art.15 (certificazione dei corrispettivi)
le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
e) art.16 (ritenute alla fonte)
non si applica alle Onlus la ritenuta di cui all’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n.600, sui contributi corrisposti alle medesime dagli enti pubblici.
f) art.17 (esenzioni dall’imposta di bollo)
sono esenti dall’imposta di bollo, di cui alla tabella allegata al DPR 642/1972, tutti di atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle ONLUS.
g) art.18 (esenzioni dalle tasse di concessioni governative).
h) artt.19,20 (esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni, esenzioni dall’imposta sull’incremento del valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva).
i) art.21 (esenzioni in materia di tributi locali): gli immobili destinati ad attività principale della Onlus sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili (ICI).
l) art.22 (agevolazioni in materia di imposta del registro): le Onlus pagano una quota fissa di imposta del registro.
m) artt.23,24 (esenzione dall’imposta sugli spettacoli, agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza).

5. LA RENDICONTAZIONE DELLE ONLUS (art.25 D.L.vo 460/1997)
Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale rappresentano uno stato specifico di azienda non profit, accessibile ad una pluralità di aziende quali associazioni, comitati, fondazioni e cooperative che assumono determinati obblighi statutari.
Tali organizzazioni, per espressa disposizione della normativa, possono svolgere esclusivamente attività solidaristiche in senso oggettivo o soggettivo, oppure attività direttamente connesse alle precedenti (sottoposte ad ulteriori vincoli) oltre a svolgere attività di raccolta fondi presso il pubblico.
Si realizza quindi, all’interno delle Onlus:

un circuito di investimento caratteristico solidaristico in senso oggettivo di “attività istituzionali implicite”;
un circuito di investimento caratteristico solidaristico in senso soggettivo di “attività istituzionali”;
un circuito di investimento caratteristico di “attività direttamente connesse”;
un circuito di investimento caratteristico accessorio di “attività di promozione e raccolta fondi”.
La normativa complessiva sulla rendicontazione contabile delle Onlus (art.25 D.L.vo 460/1997) richiede alle stesse:

in relazione all’attività complessivamente svolta, di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a rappresentare con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;
rappresentare adeguatamente in apposito documento da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
I sopraddetti obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità alle disposizioni degli artt. 2216 e 2217 del Cc.
Avremo quindi un CONTO ECONOMICO in cui:

i “RICAVI” delle vendite e delle prestazioni, espressione della gestione istituzionale e direttamente connessa, sono suddivisi “proventi di attività istituzionali” e “proventi delle attività direttamente connesse”;
gli “altri ricavi e proventi”, espressione della gestione delle attività promozionali sono suddivisi tra contributi di Enti, privati ed aziende;
analoga ripartizione sarà fatta per i “COSTI”.
Anche lo STATO PATRIMONIALE sarà orientato a rendicontare su finanziamenti ed investimenti in atto attinenti agli stessi circuiti e quindi, all’interno, presenterà una classificazione che distinguerà le attività tra immobilizzazioni materiali ed immateriali legate ad attività istituzionali, direttamente connesse, promozionali e di raccolta fondi, ad uso promiscuo.

Anche il RENDICONTO FINANZIARIO dei flussi di liquidità dovrà essere coordinato con la precedente impostazione distinguendo entrate e uscite correnti derivanti da attività istituzionali, direttamente connesse, di promozione e raccolta fondi, accessorie, a cui andranno aggiunte le entrate derivanti dalla variazione dei finanziamenti a breve e degli investimenti in attivo fisso.
Il comma 5 dell’art.25 del D.L.vo 460/1997 prevede che qualora i proventi di una Onlus superino, per due anni consecutivi, l’ammontare di due miliardi delle vecchie Lire, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

6. ABUSO DELLA DENOMINAZIONE DI ONLUS (art.27 D.L.vo 460/1997)
L’art. 27 del D.L.vo 460/1997 stabilisce che è vietato ai soggetti diversi dalle Onlus, l’uso, nella denominazione, di qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole”organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno.

7. SANZIONI E RESPONSABILITA’ DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ONLUS (art.28 D.L.vo 460/1997)
Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) ai rappresentanti legali e membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’art.10, sono puniti con la sanzione amministrativa da 2 milioni a 12 milioni delle vecchie Lire;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da 200 mila a 2 milioni delle vecchie Lire, qualora omettono di inviare le comunicazioni previste dall’art.11;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da 600 mila a 6 milioni delle vecchie Lire;
I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal D.L.vo 460/1997, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

8. L’AGENZIA PER LE O.N.L.U.S.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 è stata istituita, ai sensi dell’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, L’AGENZIA PER LE ONLUS e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.329/2001 è stato emanato il regolamento dell’Agenzia per le Onlus. L’Agenzia ha sede in Milano.
L’Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti fra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell’Agenzia.
Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Attualmente l’Agenzia è composta da:
1) Stefano ZAMAGNI, Presidente, padre del D.L.vo 460/1997;
2) Luca Antonini, tra gli ispiratori del 5 per mille;
3) Marida Bolognesi, una carriera nata nella Cgil scuola;
4) Edoardo Patriarca, una bandiera per l’Agesci;
5) Massimo Palombi, ha diretto il Servizio Civile;
6) Adriano Propersi, tributarista del non profit;
7) Giampiero Rasimelli, è stato portavoce del forum del terzo settore;
8) Emanuele Rossi, costituzionalista con l’anima scout;
9) Gabriella Stramaccioni, una vita nella Uisp;
10) Sergio Travaglia, avvocato;
11) Paola Severini, nominata nel 2003 e perciò in carica fino al 2008.
L’Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.

9. RUOLO ASSEGNATO ALL’AGENZIA PER LE ONLUS
Il D.L.vo 155/2006 prevede i seguenti ruoli per l’Agenzia per le ONLUS:
a) parere dell’agenzia rispetto alle linee guida per la redazione del bilancio sociale (articolo 10);
b) parere dell’agenzia su linee guida su trasformazione, fusione, scissione, e cessione (articolo 13, comma 2);
c) parere dell’agenzia per l’efficacia degli atti (articolo 13, comma 5)
d) funzioni di monitoraggio e ricerca (articolo 16).
Tutte le funzioni introdotte da tali articoli del Decreto prevedono il parere dell’agenzia solo in termini obbligatori e mai anche vincolanti.
Le attribuzioni dell’Agenzia per le Onlus sono specificate nell’art.3 del D.P.C.M. 329/2001:
a) Nell’ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le Onlus, il terzo settore e gli enti non commerciali (di seguito denominati “organizzazioni, terzo settore e enti”);
b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, terzo settore e enti;
c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, terzo settore e enti;
d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
f) cura la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei dati;
g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all’estero;
h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge odi regolamento determinano distorsioni nell’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;
i) vigila sull’attività di raccolta fondi allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le apri opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;
j) elabora proposte sull’organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’art.11 del D.L.vo 4/12/1997 n. 460, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n.49;
k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi della legge, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri delle finanze, del lavoro e della solidarietà sociale;
l) collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete e astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;
m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti.

10. LE RELAZIONI TRA AGENZIA E PUBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’art. 4 del D.P.C.M. 329/2001 stabilisce le relazioni con le pubbliche amministrazioni dell’Agenzia:
1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre a parere dell’Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti.
2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia in relazione a:
a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l’organizzazione e l’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;
c) organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’art.11 del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460;
d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49;
f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.L.vo 4 dicembre 1997, n.460;
Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al punto 2., le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l’Agenzia può concordare un termine maggiore.

Manifesto per il welfare - Promosso da Antigone, Arci, Cnca, Fish e Lunaria.

08_07_2009

‘’Oggi lo Stato sociale e’ messo in discussione, c’e’ il rischio fondato che una sempre maggiore quantita’ di bambine e bambini, giovani, donne e uomini, anziani siano privati dei servizi essenziali (difesa della salute, istruzione, casa, lavoro, pensione) e si vedano cadere inesorabilmente nel baratro dell’indigenza e della poverta’ e nell’abbandono da parte delle istituzioni e della comunita’ di appartenenza'’.
E’ la denuncia contenuta nel ‘Manifesto per il Welfare’ intitolato ‘’Il benessere e’ un diritto, la disuguaglianza un’ingiustizia'’, promosso da Antigone, Arci, Cnca, Fish e Lunaria.
Tra i primi aderenti, Cipsi, Emmaus Italia Federazione Scs/Cnos-Salesiani per il Sociale, Jesuit Social Network-Italia.
Il Manifesto vuole anche essere una prima risposta al ‘’Libro Bianco sul futuro del modello sociale'’ approntato dal Governo e segna l’inizio di un percorso che proseguira’ nei prossimi mesi.

Da oggi, spiegano i promotori, si dara’ il via a una campagna di sottoscrizione popolare del testo del Manifesto.
Nel contempo, si comincera’ a lavorare a un documento di proposta articolato sui singoli settori del welfare. Tale testo sara’ la base per un confronto con i livelli istituzionali nazionali e regionali, per approdare poi in autunno ad una Giornata nazionale di mobilitazione e protesta.
‘’L'aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche - si legge nel Manifesto per il Welfare - non e’ piu’ tollerabile, anche perche’ e’ spesso causa di violenza tra le persone e prefigura il rischio di conflitti intergenerazionali, di genere, di censo'’.

I promotori dell’iniziativa chiedono alla politica, tra l’altro, ‘’una forte assunzione di responsabilita’ nei confronti di quel bene comune che ha il volto soprattutto dei piu’ poveri, di chi fa fatica, di coloro che non vedono futuro per loro, i loro familiari, i loro figli'’. E di assumere ‘’l'opzione della sussidiarieta’ come criterio di comportamento condiviso e orientato al benessere delle nostre comunita”’. Ogni cittadino, propongono, ‘’deve poter contare su una rete di protezione sociale certa e definita (livelli essenziali), a partire da una fonte sicura di risorse economiche (Reddito di cittadinanza) - che gli permetta di poter vivere dignitosamente - e dall’accesso universale ai servizi'’. Servizi e azioni come gli ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro, la salute, l’istruzione, la casa, le politiche fiscali piu’ giuste. Allo Stato viene chiesto di ‘’intervenire per la riduzione di iniquita’ ed ingiustizie'’, contro il rischio di ‘’ritornare ad uno Stato caritatevole e assistenziale'’ con ‘’interventi una tantum, saltuari'’. ‘’Dalla crisi - concludono - si esce solo aumentando le tutele, non togliendole'’.
asp/sam/rob

Da: www.asca.it

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