Statuto Rose Rosse D’Europa
admin February 24th, 2009
Statuto dell’Associazione “ROSE ROSSE d’EUROPA” - Download PDF
DEFINIZIONI E FINALITA’
Art. 1
E’costituita l’Associazione denominata “ROSE ROSSE d’EUROPA”
Art. 2
L’Associazione ha sede legale nel comune di Orvieto, Via Po n 2 ed ha durata ventennale dalla data di costituzione del 25 novembre 2006.
Con delibera dell’assemblea ordinaria possono essere istituite sedi locali e periferiche in tutto il territorio nazionale.
I SOCI
Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro. L’associazione esercita la propria attività ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge 08 Agosto 1991, n. 266) e delle disposizioni regionali che ne danno attuazione, nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.4
L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.
L’associazione ha lo scopo di promuovere attività sociali, culturali, artistiche, musicali, formative, informative, turistiche e ricreative contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile della collettività all’insegna della cultura della tolleranza e della solidarietà anche al fine della promozione di una cultura della cittadinanza europea.
L’Associazione potrà promuovere, esercitare e favorire attività educative musicali, teatrali, divulgative e propositive per l’avvio allo studio della musica nei suoi vari aspetti; promuovere, organizzare e gestire manifestazioni musicali, teatrali, culturali sia di intrattenimento che di divulgazione, organizzare mostre e fiere per la promozione del territorio e dei prodotti tipici, dare vita a giornali, riviste, forum e blog anche on line.Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’associazione.
In particolare l’associazione intende promuovere i gemellaggi tra le organizzazioni che perseguono gli stessi obbiettivi a livello europeo, realizzando scambi culturali, incontri e diffusione di esperienze di comune interesse.
L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziare che riterrà opportune. Inoltre, per raggiungere gli scopi prefissati l’Associazione potrà:
1.Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorirne lo sviluppo;
2. Dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
3. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi previsti;
4. Realizzare un proprio Sito Internet e strumenti di comunicazione delle proprie attività anche istituendo una Mailing List ed un Bollettino Mensile
Nel rispetto delle vigenti leggi con particolare riferimento alla legge n.266/91.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Art. 6
L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate.
La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione.
Art. 7
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 8
Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.
Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale dell’Associazione “ ROSE ROSSE d’EUROPA” e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 9
I soci hanno diritto a:
- frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla medesima.
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea. Sono escluse adesioni temporanee o con durata inferiore ad un anno.
Art. 10
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale – fissata nella misura minima di Euro 20 -, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi ne è trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall’art.5 quinto comma del D.L. n.460 del 04/12/1997.
Art. 11
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà
dell’associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 13
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
Art.14
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Sindaci Revisori, solo se istituito con delibera dell’assemblea.
Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.
Art.15
L’Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;
I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta ai soci, con qualunque mezzo (posta ordinaria, lettera, fax, e-mail, ecc.) almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Art. 16
L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 17.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 17
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; e il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 29.
Art. 18
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve esser inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei sindaci revisori;
- approva il bilancio consuntivo - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Art. 19
L’Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qualvolta lo richieda il Collegio dei sindaci revisori, ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati.
Art. 20
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Il diritto di voto viene esercitato in Assemblea personalmente dal socio o per delega accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante. Ogni persona non può rappresentare per delega più di due soci. I membri del Consiglio Direttivo non sono delegabili.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno di quello di prima convocazione.
Art. 21
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile.
Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo, é composto da un minimo di 9 membri ad un massimo di 19 membri eletti dall’Assemblea fra i soci.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Portavoce.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione.
In particolare : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; - cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; - delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- amministra i fondi dell’Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’associazione;- nomina, tra i suoi membri, il Segretario, il Tesoriere ed il Portavoce; - procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 25
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 26
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione.
Il Portavoce tiene i rapporti con i Media e con le Istituzioni con le quali sono in corso iniziative comuni.
Tali funzioni sono svolte d’intesa e sotto la supervisione del Presidente.
Art. 27
Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito,: - controlla l’amministrazione dell’Associazione ; - vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 28
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b) dai contributi dei privati;
c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) dai contributi degli organismi internazionali;
e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
Art.29
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.
Art. 30
Il bilancio o rendiconto annuale comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo.
In bilancio, o rendiconto annuale, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica-finanaziaria dell’Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle produttive-marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.31
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.32
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito, se previsto dalla legge, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.33
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
- Comments(0)